Art. 2452 c.c. — Responsabilita' e partecipazioni
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[1]Oltre che agli obblighi di cui all'articolo 2450-bis i liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, e 2310.
[2]I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.
[3]Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.
[4]Le disposizioni dell'art. 2450-bis, primo e terzo comma, relative alla pubblicita' della nomina dei liquidatori si applicano anche alla deliberazione dell'assemblea straordinaria prevista dal secondo comma.
Testo vigente dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000 · versione 25 su Normattiva