Art. 2452 c.c.Responsabilita' e partecipazioni

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[1]I liquidatori sono soggetti alle disposizioni degli articoli 2276, 2277, 2279, 2280, primo comma, 2309 e 2310.

[2]I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.

[3]Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2452 · fonte su Normattiva