Art. 2452 c.c. — Responsabilita' e partecipazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970. Leggi il testo vigente →
[2]I poteri dei liquidatori sono regolati dal primo comma dell'art. 2278, salvo che l'assemblea con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria non abbia disposto diversamente.
[3]Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive azioni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 25 febbraio 1970 · versione 0 su Normattiva