Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario con la società - Sussistenza - Fondamento.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., richiede sempre la presenza della società, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, poiché è direttamente la società, e non il socio, che beneficia dell'accoglimento dell'azione, giacché quest'ultimo può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l'apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.
Cass. civ. n. 3183/2026Sez. 1Rv. 677597-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civile
Precedenti: 649893-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità dei liquidatori per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri dei c.d. netti patrimoniali - Applicabilità - Condizioni.
In tema di responsabilità degli amministratori o dei liquidatori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ove sia impossibile una ricostruzione analitica delle conseguenze negative dell'atto di mala gestio, il danno può essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., mediante il ricorso al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali.
Cass. civ. n. 33730/2025Sez. 1Rv. 676399-01
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2486 Codice civileart. 2392 Codice civile
Precedenti: 664310-02, 670860-02
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità del socio ex art. 2476, comma 8, c.c. - Presupposti - Stato soggettivo doloso - Necessità.
In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori ex art. 2476, comma 8, c.c., si configura, sul piano oggettivo, ogni qual volta si accerti che il socio ha compiuto direttamente l'atto di gestione rivelatosi dannoso, ovvero ha autorizzato o indotto, consapevolmente, l'organo amministrativo a compierlo e, sul piano soggettivo, ove si accerti una piena e preordinata consapevolezza del socio circa il compimento dell'atto, intesa come stato soggettivo doloso e non meramente colposo.
Cass. civ. n. 32545/2025Sez. 1Rv. 676700-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 675477-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Società a responsabilità limitata - Domanda di revoca dell’amministratore - Proponibilità esclusivamente nel giudizio avente a oggetto l’azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c.- Esclusione - Proponibilità in via autonoma - Ammissibilità - Ragioni.
La domanda di revoca dell'amministratore di una s.r.l. può essere oggetto di un'autonoma azione da parte del socio e non deve essere quindi necessariamente proposta nell'ambito dell'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2476, comma 3, c.c., essendo quest'ultima connotata da presupposti ulteriori rispetto alla prima e da distinte finalità.
Cass. civ. n. 30533/2025Sez. 1Rv. 676232-01
Precedenti: 649893-01, 650162-03
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità solidale dei soci ex art. 2476, comma 8, c.c. - Presupposti - Modalità di ingerenza - Condotte riservate per legge ai soci - Esclusione - Limiti.
In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un'effettiva influenza da parte dei soci sull'attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell'assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell'ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l'ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all'adozione della relativa decisione.
Cass. civ. n. 22169/2025Sez. 1Rv. 675477-01
Riguarda ancheart. 2462 Codice civile
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Responsabilità dell'amministratore di una società - Modello di gestione che realizza violazione di leggi tributarie - Principio di insindacabilità delle scelte di gestione - Esclusione - Ragioni.
In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. "business judgement rule") non si applica in presenza di palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica intrapresa e, tantomeno, in caso di palesi violazioni di legge commesse dagli amministratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insindacabili le modalità di autofinanziamento della società adottate dai suoi amministratori attraverso una ripetuta evasione di del debito tributario Iva, rilevando che tale modalità di gestione costituiva una violazione di legge, specificamente della relativa normativa tributaria e, più in generale, dell'obbligo degli amministratori di cercare fonti di finanziamento lecite, concretizzando, pertanto, ai fini civilistici, una condotta imprudente, in quanto connotata da omessa adozione di misure di cautela atte a prevenire il danno derivante dal depauperamento del patrimonio sociale conseguente alla successiva riscossione coattiva del debito erariale.).
Cass. civ. n. 22005/2025Sez. 1Rv. 675472-01
Riguarda ancheart. 2392 Codice civileart. 2394 Codice civile
Precedenti: 670860-03
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).