Art. 2476 c.c.Responsabilita' degli amministratori e controllo dei soci

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1993 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della societa' di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis. ((In caso di costituzione della societa' con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2, del codice civile. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi e' un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione.

[2]Se viene meno la pluralita' dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi)). 91

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88

91

Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Testo vigente dal 18 aprile 1993 al 1 gennaio 2004 · versione 111 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2476 · fonte su Normattiva