Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo civile - In genere - Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale - Requisito -Provvedimento cautelare del giudice che ne ordina la cancellazione, ove manifestamente infondata - Omessa previsione - Necessità del giudicato - Irrisolta tensione tra valori - Problema di coerenza interna al sistema processuale - Rinvio all'esercizio non arbitrario né irragionevole della discrezionalità del legislatore. (Classif. 197001).
Il mantenimento incondizionato del requisito del giudicato ai fini dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale se, per un verso, assicura nel massimo grado il diritto dell'attore a perseguire la tutela cui aspira, solleva, nel contempo, un problema di coerenza interna al sistema processuale che segue una chiara tendenza a svincolare la decisione concreta della lite dalla necessità dell'accertamento con il "crisma" del giudicato sostanziale. ( Precedente: S. 212/2020 ). Il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Detta discrezionalità vale, a maggior ragione, per quegli istituti nei quali gli aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali, come la trascrizione della domanda giudiziale. ( Precedenti: S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per richiesta di pronuncia additiva, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ., nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento cautelare la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, nemmeno ove manifestamente infondata. Pur segnalando l'esistenza di un problema sistemico - essendo tale disciplina attraversata da una tensione irrisolta fra i valori coinvolti, acuita dall'eccessiva durata dei giudizi - le questioni tendono ad una pronuncia additiva che imponga una tra le opzioni riservate alla discrezionalità del legislatore, ciascuna delle quali reclama, peraltro, interventi di dettaglio eccedenti l'ambito della giurisdizione costituzionale. Le soluzioni capaci di ridurre le incongruenze della disciplina sono plurime ma nessuna costituzionalmente obbligata, per cui la scelta non può che competere al legislatore, trattandosi di rimodellare l'architettura complessiva del microsistema pubblicitario). ( Precedente: S. 523/2002 - mass. 27459 ).
Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 2668 Codice civile
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione in sede di separazione giudiziale con richiesta di affidamento di figli minori - Trascrivibilità nei registri immobiliari - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza nonché carenza di tutela del genitore affidatario nelle more del processo, con incidenza sul diritto di abitazione e sul dovere dei genitori al mantenimento della prole - Difetto di legittimazione del giudice rimettente - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile - per difetto di legittimazione del giudice rimettente - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 155- quater , 2652 e 2653 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31, Cost., nella parte in cui tali norme non contemplano la trascrivibilità della domanda giudiziale di assegnazione della casa familiare contenuta in un ricorso per separazione giudiziale; le questioni incidentali di legittimità costituzionale, infatti, possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, mentre nella specie la questione è stata sollevata nel corso del procedimento (di cui agli artt. 2674- bis cod. civ. e 113- ter disp. att. cod. civ.) originato dal "reclamo" proposto al tribunale, a seguito della trascrizione con riserva, per conservare gli effetti della formalità, procedimento di natura amministrativa, che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale e il cui provvedimento conclusivo non è idoneo a passare in giudicato. Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nel corso del procedimento (pure di natura amministrativa) per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, v. l'ordinanza n. 170 del 2005.
sentenza 47/2011massima n. 35358 Riguarda ancheart. 155-quater Codice civileart. 2652 Codice civile
Famiglia - Diritto di abitazione nella casa familiare - Domanda di assegnazione in sede di separazione giudiziale con richiesta di affidamento dei figli minori - Trascrivibilità - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché lamentata carenza di tutela del genitore affidatario nelle more del processo e incidenza sul diritto di abitazione e sul dovere genitoriale di mantenimento della prole - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652 e 2653 cod. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30 e 31 Cost., laddove non prevedono la trascrivibilità nei registri immobiliari della domanda giudiziale di assegnazione del diritto di abitazione nella casa familiare, proposta con il ricorso per separazione giudiziale nel quale si domandi l'affidamento dei figli minori. Infatti, dato che il rimettente non precisa se, al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la domanda di assegnazione della casa familiare fosse stata o meno accolta, tale omissione incide sulla rilevanza, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di assegnazione renderebbe priva di contenuto la richiesta di trascrizione della domanda stessa, in quanto il richiedente potrebbe trascrivere proprio il provvedimento di assegnazione.
Riguarda ancheart. 2652 Codice civile
FAMIGLIA - DIRITTO DI ABITAZIONE DEL GENITORE AFFIDATARIO DELLA PROLE NATURALE, IL QUALE NON SIA TITOLARE DI DIRITTI REALI O DI GODIMENTO SULL’IMMOBILE ASSEGNATO - POSSIBILITÀ DI TRASCRIZIONE DEL TITOLO CHE RICONOSCE IL DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ RISPETTO AL REGIME DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE AFFIDATARIO DI PROLE LEGITTIMA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI E CONTRASTO CON LA TUTELA DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI TUTELA DELLA FILIAZIONE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 261, 147 e 148, 2643, numero 8, 2652, 2653 e 2657 del codice civile in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l’abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un’apposita previsione, in quanto il diritto all’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di prole naturale può trarsi in via di interpretazione sistematica dalle norme che disciplinano i doveri dei genitori verso i figli, così, anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale – e che non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile - ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un’autonoma previsione, dal momento che risponde alla medesima ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nello stesso ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione. - V., citate, sent. n. 166 del 1998 di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione” della questione di legittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ. nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare la casa familiare al genitore naturale affidatario di minore che non sia titolare di diritti sull’immobile, e la sent. n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 155, comma 4, cod. civ., nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole.
Riguarda ancheart. 261 Codice civileart. 147 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2652 Codice civileart. 2657 Codice civile