Art. 269 c.c.

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La paternita' naturale non puo' essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

  • 1)quando la madre e il presunto padre hanno notoriamente convissuto come coniugi nel tempo a cui risale il concepimento;
  • 2)quando la paternita' risulta indirettamente da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternita';
  • 3)quando v'e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;
  • 4)quando v'e' possesso di stato di figlio naturale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art269 · fonte su Normattiva