Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria ex art. 116, comma 2 c.p.c. - Elevato valore indiziario - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza.
Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.
Cass. civ. n. 27552/2025Sez. 1Rv. 676375-02
Riguarda ancheart. 116 Codice di procedura civileart. 118 Codice di procedura civile
Precedenti: 656093-01, 649148-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Parentela collaterale - Azione di accertamento - Ammissibilità - Interesse ad agire - Condizioni - Partecipazione del PM - Necessità.
L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).
Cass. civ. n. 9222/2025Sez. 1Rv. 674459-01
Riguarda ancheart. 270 Codice civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 662636-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - LEGITTIMAZIONE - DIVIETO - LEGITTIMAZIONE DEI FIGLI PREMORTI - PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - CONDIZIONI Azioni non soggette a prescrizione - Azione giudiziale di riconoscimento di paternità - Ritardo nel proponimento dell'azione - Equivalenza a rinunzia al diritto successorio derivante dall'accertamento dello status - Esclusione - Conseguenze rispetto ai terzi e all'erede apparente. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE In genere.
In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poichè non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more dell'accertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti.
Cass. civ. n. 8519/2025Sez. 2Rv. 674588-01
Riguarda ancheart. 270 Codice civileart. 277 Codice civile
Precedenti: 642802-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE Usucapione dei beni ereditari - Interruzione del termine per usucapire - Figli naturali riconoscibili al tempo di apertura della successione - Decorrenza del termine prescrizionale - Dal passaggio in giudicato della sentenza di status - Esclusione - Fondamento.
Il figlio del de cuius nato fuori dal matrimonio, già riconoscibile secondo la legge vigente al tempo di apertura della successione, ha il potere di interrompere l'usucapione dei beni ereditari, senza dovere attendere il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione, poiché, ai fini della idoneità dell'atto interruttivo del possesso ad usucapionem di un bene ereditario, non è richiesto l'acquisto della qualità di erede da parte del figlio, essendo sufficiente l'interesse alla conservazione del patrimonio ereditario, che, nel caso di specie, sussiste fin dalla morte del genitore.
Cass. civ. n. 8517/2025Sez. 2Rv. 674031-01
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 1165 Codice civileart. 2909 Codice civileart. 230 legge 151/1975
Precedenti: 466501-01, 616611-01, 483975-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).