Art. 269 c.c.

[1]Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.

[2]La paternita' e la maternita' ((...)) possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

[3]La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

[4]La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

[5]La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...)).

Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art269 · fonte su Normattiva