Art. 271 c.c. — Legittimazione attiva e termine
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - LIMITI ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - LEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE DEL TERMINE.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che consente di limitare la tutela dei figli naturali in considerazione delle esigenze della famiglia legittima, poiche', se e' vero che la funzione fondamentale dei limiti previsti dal successivo quarto comma e' quella di evitare pregiudizi alla famiglia legittima, non si puo' negare tuttavia ogni peso ad altre esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla certezza dei rapporti; pertanto non puo' ritenersi illegittima, ancorche' non necessaria, l'imposizione di un termine di decadenza all'azione di dichiarazione giudiziale della paternita'. Cfr.: 58/1967.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - ADEGUATEZZA.
Il termine previsto dall'art. 271 del codice civile per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita' non e' inadeguato rispetto alle effettive esigenze di tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Cfr.: 58/67.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.
Riguarda ancheart. 272 Codice civile
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - APPLICABILITA' ALLE AZIONI EX ART. 189, CODICE CIVILE DEL 1865 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPATIBILITA'.
L'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che assoggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 271 del codice per le azioni di dichiarazione giudiziale della paternita', anche le azioni esercitate in base all'art. 189 del codice civile del 1865, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' il diverso trattamento che di fatto vengono a ricevere i nati prima o dopo il primo luglio 1939, a seconda che abbiano o meno proposto l'azione entro il termine, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, non dipende dalla parte dell'art. 123 residuata dopo tale sentenza, ma dai principi regolatori dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. Cfr.: 7/1963, 58/1967.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - NATI PRIMA DEL PRIMO LUGLIO 1939 - DECORRENZA DEL TERMINE.
Anche per i nati anteriormente al primo luglio 1939, la cui condizione era regolata dai primi due commi dell'art. 123, disp. attuaz. e trans. cod. civ., il termine di decadenza previsto dall'art. 271 del codice decorre dal giorno stabilito da tale disposizione e non da quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963; la contraria opinione va respinta non gia', come potrebbe sembrare, pel fatto che conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perche' anzi importa l'attribuzione di un piu' intenso effetto retroattivo, qual e' quello che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la considerazione che, se fosse accolta nell'assolutezza con cui e' formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti gia' esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle ordinanze della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 196…
ECLI:IT:COST:1969:26 · leggi il testo integrale
disposta la riunione dei due giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Tribunale di Roma con ordinanza 8 novembre 1965 e dal Tribunale di Torino con ordinanza 28 maggio 1965, dell'art. 271 del Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Co…
ECLI:IT:COST:1967:58 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 57 — Legittimazione alla richiesta di misure
. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 577 — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi…
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 370
Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute del secondo comma dell'art. 368. Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusiva mente per successione e secondo le disposizioni prevedute…
Art. 225
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non si è potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 270). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. È stato peraltro soppresso l'elemento, risultante dal progetto, che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè sia stato considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacche una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi al riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. In base poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, è stata esclusa dai fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza, risultante dal progetto, che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 147
È stato ritenuto eccessivamente breve il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, previsto dall'art. 278 del progetto definitivo, per esercitare, l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità; ma, pur chiedendosene il prolungamento ad anni tre, si è suggerito di stabilire il termine di un anno per l'ipotesi in cui il genitore fosse morto. È sembrato preferibile stabilire il termine di due anni, senza peraltro adottare un diverso criterio secondo che il genitore sia, o non, in vita, poichè l'esigenza di limitare nel tempo l'esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi. Si è creduto poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito per il genitore. Nell'art. 279 del progetto bollo stati aggiunti due commi tendenti a risolvere il problema della legittimazione attiva dell'azione per la dichiarazione di maternità, naturale, problema vivamente dibattuto per il vecchio codice e che l'articolo 271 risolve per la ipotesi parallela relativa all'azione per la dichiarazione di paternità naturale. Si è ritenuto opportuno ammettere, in armonia al sistema accolto dall'art. 271, a esperire l'azione solo il figlio e in sua mancanza i discendenti legittimi, ma si è creduto opportuno dichiarare tale azione imprescrittibile nei riguardi del figlio, non essendo conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 148
Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso il loro riconoscimento. Si è ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola l'issata nell'art. 252, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale. Naturalmente questo concetto non può valere per l'ipotesi in cui la riconoscibilità dipenda soltanto dallo scioglimento del matrimonio del genitore coniugato (art. 252, secondo comma). In tal caso, verificatasi la morte del coniuge offeso dall'adulterio, l'adulterino può liberamente esperire l'azione per la dichiarazione del rapporto di filiazione, e poichè lo scioglimento del matrimonio anzidetto potrebbe verificarsi in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età del figlio, onde evitare che l'azione di ricerca della paternità potesse restare colpita dal termine di decadenza, previsto dall'art. 271, prima che fosse rimosso l'ostacolo alla sua esperibilità, il nuovo testo stabilisce espressamente (art. 271, primo comma) che il biennio utile per l'esercizio dell'azione da parte dell'adulterino decorre dalla data dello scioglimento del matrimonio del genitore, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 151
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art271 · fonte su Normattiva