Art. 2766 c.c.Crediti degli istituti di credito agrario

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[1]Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell'azienda agraria e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

[2]Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il danaro preso a mutuo.

[3]A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonche' dei mutui per opere di miglioramento del fondo puo' essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto cio' che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l'ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.

[4]I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 1994 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2766 · fonte su Normattiva