Art. 278 c.c. — Autorizzazione all'azione
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Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1942
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
Minore nato all’estero da maternità surrogata - Riconoscimento dello status filiationis - Applicazione del modello risultante dagli artt. 251 e 278 c.c. - Questione di massima di particolare importanza.
La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.
Riguarda ancheart. 374 Codice di procedura civileart. 251 Codice civile
collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE NATURALE - FIGLI INCESTUOSI - ESCLUSIONE DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ NATURALI E DELLE RELATIVE INDAGINI, NEI CASI IN CUI È VIETATO IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI - IRRAZIONALE DISCRIMINAZIONE, IN CONTRASTO CON IL DIVIETO DI DIFFERENZIAZIONI BASATE SU CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI E CON I DOVERI DEI GENITORI AL MANTENIMENTO, ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDUCAZIONE DEI PROPRI FIGLI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Infatti la 'capitis deminutio' perpetua e irrimediabile imposta ai cosiddetti figli incestuosi come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti, costituisce una evidente violazione del diritto a uno 'status filiationis' e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali. - Sul principio, valido rispetto a ogni genere di prole, sancito dall'art. 30, primo comma, Cost. del dovere "naturale" che grava sui genitori al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, v. citata sentenza n. 166/1998. - Sul diritto al riconoscimento formale di un proprio 'status filiationis', come elemento costitutivo dell'identità personale, v. citata sentenza n. 120/2001. - Sul diritto di azione, esperibile nell'esclusivo interesse del figlio, v. citata sentenza n. 341/1990.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - COD. CIV., ARTT. 252, TERZO E QUARTO COMMA, 278, SECONDO COMMA, 279, 281, 284, N. 2, E 340; ART. 34 DISP. ATT. E ART. 83 DEL R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1283 - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 (RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Riguarda ancheart. 284 Codice civileart. 281 Codice civileart. 340 Codice civileart. 252 Codice civileart. 279 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all’estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello status filiationis dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell’interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazz…
ECLI:IT:COST:2002:494 · leggi il testo integrale
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice civile sollevata in riferimento all'art. 30 della Costituzione dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile in riferimento all'art. 30 della Costituz…
ECLI:IT:COST:1974:118 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 251 — Autorizzazione al riconoscimento
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo…
Art. 273
Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternita' o la maternita' ... puo' essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilita' genitoriale prevista dall'articolo…
Art. 270
Legittimazione attiva e termine. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ... e' imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ..., …
Art. 269
Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'. La paternita' e la maternita' ... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso. La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo. La maternita'…
Art. 123
L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' puo' essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 solo nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 189 del codice del 1865. L'azione puo' essere proposta, sempre che ricorrano tali…
Art. 244 — Termini dell'azione di disconoscimento
L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui e' venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito puo'…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso il loro riconoscimento. Si è ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola l'issata nell'art. 252, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale. Naturalmente questo concetto non può valere per l'ipotesi in cui la riconoscibilità dipenda soltanto dallo scioglimento del matrimonio del genitore coniugato (art. 252, secondo comma). In tal caso, verificatasi la morte del coniuge offeso dall'adulterio, l'adulterino può liberamente esperire l'azione per la dichiarazione del rapporto di filiazione, e poichè lo scioglimento del matrimonio anzidetto potrebbe verificarsi in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età del figlio, onde evitare che l'azione di ricerca della paternità potesse restare colpita dal termine di decadenza, previsto dall'art. 271, prima che fosse rimosso l'ostacolo alla sua esperibilità, il nuovo testo stabilisce espressamente (art. 271, primo comma) che il biennio utile per l'esercizio dell'azione da parte dell'adulterino decorre dalla data dello scioglimento del matrimonio del genitore, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 151
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art278 · fonte su Normattiva