Art. 278 c.c.Autorizzazione all'azione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 dicembre 2002 al 7 febbraio 2014. Leggi il testo vigente →

[1]Indagini sulla paternita' o maternita'.

[2]Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato. 140

[3]Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

140

La Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita' naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato".

Testo vigente dal 5 dicembre 2002 al 7 febbraio 2014 · versione 172 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art278 · fonte su Normattiva