Art. 2832 c.c. — Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie
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[1]L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote.
[2]Se l'ipoteca non e' stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'art. 2826.
[3]L'iscrizione dell'ipoteca legale puo' essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva