Art. 2832 c.c.Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote.

[2]Se l'ipoteca non e' stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'art. 2826.

[3]L'iscrizione dell'ipoteca legale puo' essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2832 · fonte su Normattiva