paragrafo 1 — Dell'iscrizione
- Art. 2827 — Luogo dell'iscrizione
- Art. 2828 — Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale
- Art. 2829 — Iscrizione sui beni del defunto
- Art. 2830 — Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
- Art. 2831 — Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
- Art. 2832 — Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie
- Art. 2833 — Responsabilità per mancata iscrizione
- Art. 2834 — Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
- Art. 2835 — Iscrizione in base a scrittura privata
- Art. 2836 — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
- Art. 2837 — Atti formati all'estero
- Art. 2838 — Somma per cui l'iscrizione è eseguita
- Art. 2839 — Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
- Art. 2840 — Certificato dell'iscrizione
- Art. 2841 — Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
- Art. 2842 — Variazione del domicilio eletto
- Art. 2843 — Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
- Art. 2844 — Azioni e notificazioni
- Art. 2845 — Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
- Art. 2846 — Spese d'iscrizione