Art. 319 c.c. — Cattiva condotta del figlio
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[1]Il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, puo', salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l'autorizzazione del presidente del tribunale.
[2]L'autorizzazione puo' essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalita' di atti e senza dichiarare i motivi.
[3]Contro il decreto del presidente del tribunale e' ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva