Art. 340 c.c. — Nuove nozze della madre
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[1]La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.
[2]In caso d'inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito e' responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.
[3]Il tribunale, su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.
[4]L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore del Re entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva