Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - TESTAMENTO Amministrazione di sostegno - Limiti alla capacità di disporre per testamento - Possibilità ex art. 411, comma 4, c.p.c - Motivazione - Contenuto - Possibilità di disporre la necessaria assistenza dell’amministratore - Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
Cass. civ. n. 2648/2026Sez. 2Rv. 677445-01
Riguarda ancheart. 405 Codice civileart. 407 Codice civileart. 409 Codice civileart. 411 Codice civileart. 591 Codice civileart. 774 Codice civile
Precedenti: 649112-01, 676786-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Beneficiario in stato di detenzione - Giudice competente - Individuazione - Dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.
Cass. civ. n. 279/2026Sez. 1Rv. 676878-01
Riguarda ancheart. 43 Codice civileart. 44 Codice civileart. 45 Codice di procedura civile
Precedenti: 659245-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Revoca della misura - Diritto del beneficiario di nominare un difensore di fiducia - Sussistenza - Necessaria autorizzazione del giudice tutelare - Esclusione.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Cass. civ. n. 33823/2025Sez. 2Rv. 677166-01
Riguarda ancheart. 411 Codice civileart. 412 Codice civileart. 413 Codice civile
Precedenti: 673411-02
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la 27 <!-- pag. 28 --> cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.
Cass. civ. n. 30177/2025Sez. 1Rv. 676312-02
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 149 Codice di procedura civileart. 409 Codice civile
Precedenti: 668029-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE Amministratore di sostegno - Rappresentanza processuale del beneficiario - Autorizzazione del giudice tutelare - Limiti e condizioni.
In tema di rappresentanza processuale, in forza del combinato disposto degli artt. 411 e 374 c.c. l'amministratore di sostegno non può - senza l'autorizzazione del giudice tutelare - promuovere nuovi giudizi per conto del beneficiario della misura, mentre non deve, invece, munirsi di provvedimento autorizzativo: a) per coltivare le liti che l'amministrato abbia promosso in epoca anteriore alla nomina dell'amministratore di sostegno; b) per proporre le eventuali impugnazioni (incluso il ricorso per cassazione) avverso provvedimenti sfavorevoli all'interessato; c) per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti del beneficiario.
Cass. civ. n. 30177/2025Sez. 1Rv. 676312-01
Riguarda ancheart. 411 Codice civileart. 374 Codice civileart. 75 Codice di procedura civile
Precedenti: 653104-02, 664362-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - CAUSE - A SEGUITO DI GIUDIZIO DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE Amministrazione di sostegno - Nomina di amministratore esterno pur in presenza di familiari disponibili - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di amministrazione di sostegno, la scelta dell'amministratore deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario; pertanto, in presenza di un'accesa conflittualità interna alla famiglia, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità non può che essere rappresentata dalla nomina di un soggetto terzo, pur essendovi diversi familiari disponibili, giacché l'elenco delle persone indicate dall'art. 408 c.c. non ha carattere tassativo né contiene alcun criterio preferenziale.
Cass. civ. n. 27343/2025Sez. 1Rv. 676409-01
Riguarda ancheart. 408 Codice civileart. 473 Codice di procedura civile
Precedenti: 619779-01
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Presupposti - Accertamento - Modalità - Verifica circa l'utilizzabilità di strumenti diversi - Necessità - Fattispecie.
In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).
Cass. civ. n. 25890/2025Sez. 1Rv. 675942-01
Riguarda ancheart. 405 Codice civileart. 78 Codice di procedura civile
Precedenti: 674246-01, 666127-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).