Le forme per la costituzione del rapporto di affiliazione sono regolate nell'art. 406, che traccia la procedura relativa. Non sì è creduto necessario stabilire che il giudice possa assumere testimonianze sotto il vincolo del giuramento e si è preferito lasciare ad esso la libertà di raccogliere qualsiasi testimonianza, senza intralci procedurali, a titolo informativo. In conformità della natura del vincolo, si stabilisce una vera e propria condizione ostativa alla ammissibilità del vincolo stesso nei riguardi di persone che siano incapaci di uffici tutelari. Apposita norma prescrive che l'affiliato assume il cognome dell'affiliante, solo se vi sia esplicita istanza dell'affiliante stesso, all'atto della costituzione del vincolo. La Commissione delle Assemblee legislative avrebbe desiderato che fra gli effetti del vincolo fosse compresa anche l'assunzione del cognome. Senonchè si è considerato che, accogliendosi la proposta, si sarebbe dovuta ammettere la revoca del cognome con la revoca dell'affiliazione, mentre il cognome, come attinente alla personalità, deve essere attribuito in via definitiva e restare fermo malgrado la revoca. Pertanto si è creduto opportuno che l'attribuzione del cognome sia fatta con carattere definitivo, ma sia subordinata ad un'esplicita richiesta dell'affiliante. Non si è stabilito che l'omologazione del provvedimento del giudice tutelare, che dichiara l'affiliazione, abbia luogo dietro richiesta conforme del pubblico ministero, perchè è sembrato preferibile concedere al tribunale ampia libertà di apprezzamento. È stata semplificata, poi, per ragioni di utilità pratica, la procedura, proposta dalla Commissione, stabilendo che il decreto costitutivo del vincolo sia annotato a margine dell'atto di nascita del minore, sembrando superflua la ulteriore trascrizione sui registri di stato civile del comune di residenza del minore stesso. Quanto alla possibilità della estensione del vincolo al coniuge dell'affiliante, di essa è stata fatta menzione dopo aver trattato del provvedimento del giudice, costitutivo del vincolo, perchè logicamente l'estensione non può che susseguire alla costituzione del vincolo, a meno che la richiesta di affiliazione non sia fatta contemporaneamente da entrambi i coniugi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 201
Gli effetti dell'affiliazione sono regolati dall'art. 409. Non si è ritenuto opportuno affermare che l'affiliato è posto sotto la patria potestà dell'affiliante, perchè questa soggezione è propria della filiazione legittima; ma è sembrato preferibile, conformemente a quanto è stato disposto per i rapporti fra il genitore naturale e il figlio riconosciuto, far menzione genericamente di attribuzione dei poteri inerenti alla patria potestà. In ogni caso è superfluo il richiamo alle norme del Titolo IX, poichè appare ovvia l'applicazione di tali disposizioni. Si è creduto invece di enunciare esplicitamente, anche qui, con formula analoga a quella usata per la filiazione naturale, l'obbligo del mantenimento, dell'educazione e istruzione dell'affiliato, in quanto esso costituisce l'effetto più rilevante del vincolo. Si è fatto poi espresso richiamo al quarto comma dell'art. 301 e all'art. 302 per escludere l'usufrutto legale, nell'eventualità che l'affiliato abbia beni o li acquisti successivamente, e per stabilire l'obbligo dell'inventario relativo. Essendo poi prevista la possibilità che il minore venga affiliato da due coniugi, si è resa necessaria una norma per stabilire a quale di essi spetti l'esercizio dei poteri derivanti dalla patria potestà. Naturalmente, l'esercizio deve essere attribuito al marito per la sua qualità di capo della famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 202
Benchè l'affiliazione sia un vincolo assistenziale a vantaggio dell'affiliato minorenne, tuttavia è sembrato opportuno disciplinare con maggior rigore, in confronto alla disciplina proposta dalla Commissione, la possibilità di far cessare l'affiliazione da parte dell'affiliato divenuto maggiorenne, disponendosi che la cessazione possa essere chiesta solo quando ricorrano gravi motivi. Questa limitazione è dettata in base alla giusta preoccupazione di evitare che l'affiliato possa commettere, senza giustificato motivo, un atto di ingratitudine verso chi lo ha educato e allevato. È stata prevista la revoca per gravi motivi, su richiesta del pubblico ministero, quando affiliante sia una persona, che abbia provveduto all'allevamento del minore, senza che le sia stato affidato da un istituto di assistenza.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 203