Art. 411 c.c.Norme applicabili all'amministrazione di sostegno

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[1]((Nel caso di reintegrazione dei genitori nella potesta', di legittimazione o di riconoscimento del minore il giudice tutelare delibera se sia nell'interesse del minore continuare l'affiliazione, ovvero se sia da conferire al genitore l'esercizio della potesta'. In quest'ultimo caso dichiara estinta l'affiliazione.

[2]L'affiliazione non puo' tuttavia essere dichiarata estinta senza il consenso dell'affiliante nel caso di riconoscimento di un minore che sia stato affiliato a seguito di affidamento da parte di un istituto di pubblica assistenza, salvo che ricorrano gravi e fondati motivi.

[3]Se l'affiliazione continua, l'affiliato, a cui e' stato attribuito il cognome dell'affiliante, non assume il cognome del genitore.

[4]Il giudice tutelare puo' prescrivere in ogni caso regole o condizioni per l'ulteriore educazione del minore)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art411 · fonte su Normattiva