Art. 435 c.c. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali
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[1]Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell'alimentando.
[2]Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell'alimentando.
[3]Il genitore deve altresi' gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell'alimentando.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 4 aprile 1974 · versione 0 su Normattiva