Art. 484 c.c. — Accettazione col beneficio d'inventario
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[1]L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura.
[2]Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e' aperta la successione.
[3]La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.
[4]Se l'inventario e' fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e' stato compiuto.
[5]Se l'inventario e' fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso e' stato compiuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva