Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Coniuge superstite - Permanenza nell’abitazione familiare dopo l'apertura della successione ab intestato - Qualificazione quale legittimo esercizio del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Possesso di beni ereditari - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Effetti di cui all'art. 485, comma 2, c.c. - Inapplicabilità. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEL CONIUGE - IN GENERE In genere. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..
Cass. civ. n. 1551/2026Sez. 2Rv. 677556-01
Riguarda ancheart. 540 Codice civile
Precedenti: 603060-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Successione ab intestato - Chiamata in concorso del coniuge e dei figli conviventi - Permanenza nell'abitazione familiare dei figli con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. in capo ai figli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Relazione familiare. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI In genere.
In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.
Cass. civ. n. 1551/2026Sez. 2Rv. 677556-02
Riguarda ancheart. 540 Codice civileart. 649 Codice civileart. 1140 Codice civile
Precedenti: 671694-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Cass. civ. n. 24378/2025Sez. 2Rv. 676237-01
Riguarda ancheart. 476 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civile
Precedenti: 675017-01, 671769-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Acquisto ex lege dell'eredità - Art. 485 c.c. - Operatività - Presupposti - Onere della prova - Fattispecie.
L'acquisito ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità a lui devoluta. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficiente, per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, il dato oggettivo del possesso dei beni, stante la convivenza del chiamato con il genitore 172 <!-- pag. 173 --> superstite nell'immobile ereditario, senza valutare sia la natura e i caratteri dell'infermità permanente che affliggeva il chiamato, dichiarato interdetto tre anni dopo l'apertura della successione, sia la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte dello stesso, della delazione in suo favore).
Cass. civ. n. 23309/2025Sez. 2Rv. 675816-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civile
Precedenti: 652798-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE Donatario chiamato all'eredità - Rinuncia all'eredità - Applicabilità dell'485 c.p.c. ai beni oggetto di donazione - Esclusione - Fondamento - Limiti.
L'art. 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l'inventario entro i termini previsti, non riguarda il donatario, anche se questi abbia rinunciato all'eredità, in quanto - in tale ipotesi - vi è un titolo che giustifica il trasferimento del bene né la rinuncia è idonea a far rientrare il bene 115 <!-- pag. 116 --> donato nell'asse ereditario, salvi gli effetti dell'azione di riduzione, ove vittoriosamente esercitata.
Cass. civ. n. 18056/2025Sez. 2Rv. 676093-01
Riguarda ancheart. 470 Codice civileart. 741 Codice civile
Precedenti: 598337-01, 348094-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).