Art. 547 c.c. — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONI LEGITTIME - CONCORSO DEL CONIUGE CON FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - COD. CIV., ARTT. 581, ULTIMO COMMA, E 547 - NON VIOLANO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata, in relazione all'art. 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli art. 581, ultimo comma e 547 del codice civile nella parte in cui dette norme determinano una deroga al generale principio del diritto del partecipante alla comunione ad una quota in natura o, comunque, comprendente una quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualita', in proporzione della quota. L'art. 581, ultimo comma, del codice civile relativo ai modi in cui possono essere soddisfatti il diritto del coniuge nelle successioni legittime ed in caso di concorso con i figli legittimi e naturali, in relazione all'art. 547 dello stesso codice, si inserisce nel sistema legislativo che attribuisce al coniuge superstite solo il diritto all'usufrutto di una quota ereditaria, con normativa che non ha costituito oggetto di impugnativa. Tale disciplina, pertanto, appare razionale e non violatrice del principio di eguaglianza. Non viola l'art. 3 della Costituzione la normativa risultante dagli artt. 581 e 547 del codice civile nella parte in cui non e' data la facolta' di commutazione nei confronti dei legatari di usufrutto: la posizione del coniuge superstite, infatti, e quella dei legatari di usufrutto e' legislativamente diversa e, di conseguenza, giustificata appare la diversita' di disciplina in tema di commutazione delle rispettive ragioni.
Riguarda ancheart. 581 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 581, ultimo comma, e 547 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di San Remo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974 FR…
ECLI:IT:COST:1974:84 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 35 — Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio
… non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
… scaduto, il creditore puo' ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, puo' farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli…
Art. 575
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 1953 — Rilievo del fideiussore
… liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti: 1) quando e' convenuto in giudizio per il pagamento; 2) quando il debitore e' divenuto insolvente; 3) quando il…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono state suggerite alcune modificazioni all'art. 543, che regola il concorso del coniuge e dei figli naturali, nel senso di abolire la ripartizione in dodicesimi e di migliorare il trattamento dei figli naturali, lasciando inalterato quello del coniuge. Non ho seguito la proposta, perchè essa avrebbe sconvolto tutto il sistema del progetto, che assicura sempre almeno un terzo come quota disponibile e perchè ragioni di ordine sociale impongono che il favore per i figli naturali non venga spinto oltre giusti limiti.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 266
Mi sono sembrate fondate, invece, le critiche mosse alla disposizione del progetto secondo la quale doveva ridursi a metà la quota di riserva del coniuge in caso di separazione consensuale. Questa norma infatti sarebbe inopportuna, poichè, se è vero che talvolta si addiviene alla separazione consensuale in caso di colpa di uno dei coniugi, per evitare strascichi giudiziari, è possibile che in colpa sia stato proprio il de cuius, sicchè si finirebbe col colpire il coniuge incolpevole.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 267
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art547 · fonte su Normattiva