Art. 547 c.c. — Soddisfacimento delle ragioni del coniuge
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[1]E' in facolta' degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze del caso.
[2]Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva