Art. 577 c.c.Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

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Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 24 aprile 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art577 · fonte su Normattiva