Art. 578 c.c. — Successione dei genitori al figlio naturale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →
[1]Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.
[2]Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.
[3]Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva