Art. 578 c.c.Successione dei genitori al figlio naturale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.

[2]Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.

[3]Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art578 · fonte su Normattiva