Art. 578 c.c. — Successione dei genitori al figlio naturale
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[1]Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne' coniuge, la sua eredita' e' devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale e' stato dichiarato figlio.
[2]Se e' stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredita' spetta per meta' a ciascuno di essi.
[3]Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l'altro e' escluso dalla successione.40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1975, n. 151
40La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 52 su Normattiva