Art. 687 c.c. — Revocazione per sopravvenienza di figli
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[1]Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente legittimo del testatore, benche' postumo, o legittimato o adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio naturale.
[2]La revocazione ha luogo anche se il figlio e' stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale legittimato, anche se e' gia' stato riconosciuto dal testatore prima del testamento e soltanto in seguito legittimato.
[3]La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
[4]Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva