Art. 71 c.c.
Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
[1]Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredita' ne' gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
[2]La restituzione dei frutti non e' dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva