PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE 29 MARZO 1954, N. 1 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 11, N. 9). PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - ART. 11 DISP. PREL. CODICE CIVILE - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE 29 MARZO 1954, N.1 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA. (STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 4 E 11, N. 9). PROVINCIA DI BOLZANO - MASI CHIUSI - COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLA PROVINCIA - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - ARTT. 718, 720, 722, 846 E 1111 CODICE CIVILE - ART. 31 LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO 29 MARZO 1954, N. 1 - COMPATIBILITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La maggiore estensione della potesta' legislativa provinciale in materia di masi chiusi e' di per se' sufficiente ad escludere la illegittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato contenuti negli artt. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, 718, 720, 722, 846, 1111 dello stesso Codice in riferimento agli artt. 4 e 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Peraltro l'art. 31 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, che estende la disciplina del maso chiuso ad aziende agricole in comunione incidentale all'entrata in vigore della legge stessa, non ha carattere retroattivo, perche' l'efficacia ex tunc della divisione concerne il titolo di acquisto della quota e non il bene, da riguardarsi in base alla legge attualmente vigente, che lo qualifica indivisibile. Non sorge quindi questione di contrasto fra il citato art. 31 della legge provinciale e l'art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile. Lo stesso art. 31 della legge provinciale, nello stabilire l'indivisibilita' del maso chiuso, non viola, poi, il sistema degli artt. 718, 720, 722 e 846 del Codice civile, i quali prevedono anch'essi, in alcuni casi, l'indivisibilita' di beni immobili; ne' viola l'art. 1111 dello stesso Codice, secondo cui nemo invitus ad comunionem compellitur, perche' non impedisce che alcuno dei consortes possa uscire dalla comunione.
Riguarda ancheart. 718 Codice civileart. 722 Codice civileart. 846 Codice civileart. 1111 Codice civile
(PROVINCIA DI) BOLZANO - MASI CHIUSI - SUCCESSIONE LEGITTIMA - PREFERENZA DEL PRIMOGENITO MASCHIO - LIQUIDAZIONE DEI COEREDI IN BASE AL VALORE DI REDDITO - ARTT. 16, 18 E 25 DELLA LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO N. 1 DEL 1954 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Gli artt. 16 e 18 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, modificata dalla legge provinciale 2 settembre 1954, n. 2, che danno la preferenza per l'assunzione del maso chiuso al primogenito maschio nella successione legittima, e l'art. 25, primo comma, della stesa legge, che consente all'assuntore di liquidare i coeredi in base al valore di reddito del maso, non contrastano con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ne' con il principio dell'eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo.
Riguarda ancheart. 566 Codice civileart. 726 Codice civile