Art. 87 c.c.
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[1]Non possono contrarre matrimonio tra loro:
- 1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2)i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4)gli affini in linea retta: il divieto sussiste anche nel caso in cui e' stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinita' derivava;
- 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7)i figli adottivi della stessa persona;
- 8)l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9)l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
[2]I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
[3]I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
[4]Il Re o le autorita' a cio' delegate possono accordare dispensa nei casi indicati dai numeri 3, 5, 6, 7, 8 e 9 e nei casi indicati dal comma secondo. La dispensa puo' essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva