Art. 87 c.c.

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[1]Parentela, affinita', adozione e affiliazione.

[2]Non possono contrarre matrimonio fra loro:

  • 1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
  • 2)i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • 3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • 4)gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
  • 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • 7)i figli adottivi della stessa persona;
  • 8)l'adottato e i figli dell'adottante;
  • 9)l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[3]I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.

[4]I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

[5]((Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo)).

[6]Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.

[7]Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.

Testo vigente dal 1 giugno 1983 al 7 febbraio 2014 · versione 71 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art87 · fonte su Normattiva