Art. 87 c.c.
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[1]((Non possono contrarre matrimonio fra loro:
- 1)gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
- 2)i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3)lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4)gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
- 5)gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- 6)l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7)i figli adottivi della stessa persona;
- 8)l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9)l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
[2]I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.
[3]I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
[4]Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3), 5), 6), 7), 8) e 9), anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4), quando l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo.
[5]Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero.
[6]Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 giugno 1983 · versione 52 su Normattiva