Art. 962 c.c. — Revisione del canone
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[1]Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore si determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.
[2]La revisione non e' ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a meta' rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 7 agosto 1966 · versione 0 su Normattiva