sezione IX — Delle acque
- Art. 909 — Diritto sulle acque esistenti nel fondo
- Art. 910 — Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo
- Art. 911 — Apertura di nuove sorgenti e altre opere
- Art. 912 — Conciliazione di opposti interessi
- Art. 913 — Scolo delle acque
- Art. 914 — Consorzi per regolare il deflusso delle acque
- Art. 915 — Riparazione di sponde e argini
- Art. 916 — Rimozione degli ingombri
- Art. 917 — Spese per la riparazione, costruzione o rimozione
- Art. 918 — Consorzi volontari
- Art. 919 — Scioglimento del consorzio
- Art. 920 — Norme applicabili
- Art. 921 — Consorzi coattivi