Art. 228 codice dei contratti pubblici — Clausola di invarianza finanziaria
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1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice e dai suoi allegati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva