Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Appalto di opere pubbliche - Revisione dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. · OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.
In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi prevista dall'art. 26, commi 6 bis e ter, del d.l. n. 50 del 2022, conv. in l. n. 91 del 2022, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo.
Cass. civ. n. 3177/2026Sez. URv. 676920-01
Riguarda ancheart. 26 d.l. 50/2022art. 106 ((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)art. 29 d.l. 4/2022
Precedenti: 675978-01, 663242-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Cave di Massa e Carrara - Concessioni livellarie di agri marmiferi - Disciplina estense preunitaria - Intervenuta emanazione del regolamento ex art. 64 r.d. n. 1443 del 1927 - Natura giuridica - Diritto soggettivo perfetto - Esclusione - Concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile - Fondamento - Controversia inerente al rapporto concessorio - Giurisdizione del giudice amministrativo. · MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - CAVE DI MARMO In genere.
Le concessioni livellarie degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara, a seguito della adozione del regolamento previsto dall'art. 64 del r.d. n. 1443 del 1927, cd. legge mineraria, (nella specie, reg. n. 88 del 1994, del Comune di Carrara) - che ha comportato la cessazione della disciplina estense preunitaria ed ha improntato a profili pubblicistici il regime applicabile agli agri marmiferi comunali classificati come beni del patrimonio indisponibile del Comune - non si atteggiano più come un diritto soggettivo perfetto, al pari dell'enfiteusi, ma come una concessione soggetta a controlli di natura pubblicistica e avente i caratteri della temporaneità, onerosità e incedibilità a terzi, sicché le controversie inerenti il rapporto concessorio rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 3178/2026Sez. URv. 677360-01
Riguarda ancheart. 64 r.d. 1927/1927art. 62 d.P.R. 616/1977
Precedenti: 492206-01, 457412-01, 329760-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Emergenza Covid - Domanda risarcitoria per danni non patrimoniali vittime del Covid - Inidonea organizzazione del Servizio sanitario nazionale - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Fondamento.
La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.
Cass. civ. n. 1952/2026Sez. URv. 676919-01
Riguarda ancheart. 41 Codice di procedura civileart. 32 Costituzione
Precedenti: 663852-01, 668212-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione dell’obbligo ex art. 2-quater, d.l. n. 2 del 2006 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, di cui all'art. 2-quater del d.l. n. 2 del 2006, appartiene alla giurisdizione ordinaria, tenuto conto che le ipotesi di giurisdizione esclusiva, in quanto norme eccezionali, sono soggette a interpretazione restrittiva e che la suddetta controversia non è riconducibile alla materia della "produzione di energia", di cui all'art. 133, lett. o, c.p.a., la quale non include attività relative alla immissione al consumo di energia già prodotta, né i procedimenti sanzionatori relativi ad illeciti amministrativi commessi nell'ambito in discorso.
Cass. civ. n. 110/2026Sez. URv. 677533-01
Riguarda ancheart. 30 d.l. 91/2014art. 2 d.l. 2/2006art. 14 legge 689/1981
Precedenti: 675636-01, 664218-02, 676824-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Canone di abbonamento R.A.I. - Riduzione ex art. 21, comma 4, d.l. n. 66 del 2014 - Domanda volta all’accertamento della relativa illegittimità - Giurisdizione del g.o. - Fondamento. · POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - CANONE DI ABBONAMENTO In genere.
La domanda proposta dalla R.A.I. al fine di vedersi riconosciuto per intero il canone, anche per l'anno 2014, appartiene alla giurisdizione del g.o., dal momento che esso rientra tra i "corrispettivi" di cui all'art. 133, comma 1, lett. c, c.p.a., e la relativa decurtazione, per l'anno in discorso, discende da una norma di legge (l'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014) della quale si deduce l'illegittimità costituzionale, e non già da un provvedimento amministrativo di natura discrezionale.
Cass. civ. n. 29608/2025Sez. URv. 676548-01
Riguarda ancheart. 21 d.l. 66/2014
Precedenti: 650449-01, 659873-01, 659447-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Azione ex art. 112, comma 3, c.p.a. - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Fondamento.
L'azione di risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a. rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., trattandosi di un rimedio con connotazione compensativa, inteso, cioè, ad ottenere il riconoscimento dell'equivalente in denaro del bene della vita che la parte vittoriosa avrebbe avuto titolo di conseguire in natura in base al giudicato.
Cass. civ. n. 29144/2025Sez. URv. 676512-01
Riguarda ancheart. 112 Codice del processo amministrativo
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Procedura di affidamento - Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione - Inefficacia del contratto “a valle” - Domanda proposta in separato giudizio - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.
La domanda, proposta in separato giudizio, volta all'accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato a valle di un provvedimento di affidamento di un pubblico servizio - poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a., venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della P.A., inveratosi nella discrezionale adozione del contrarius actus rispetto a quello originariamente volto all'individuazione del contraente nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Cass. civ. n. 28963/2025Sez. URv. 676547-01
Riguarda ancheart. 7 Codice del processo amministrativoart. 121 Codice del processo amministrativoart. 122 Codice del processo amministrativo
Precedenti: 623298-01, 666370-01, 635279-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Permesso di costruire illegittimo - Domanda risarcitoria nei confronti del relativo titolare e del Comune - Ripartizione della giurisdizione tra g.o. e g.a. - Fondamento - Fattispecie.
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti al rilascio di un permesso di costruire asseritamente illegittimo appartiene alla giurisdizione del g.a. ove proposta nei confronti del Comune - siccome avente ad oggetto un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di poteri autoritativi - e a quella del g.o. ove proposta nei confronti del beneficiario, involgendo un fatto illecito extracontrattuale. (Nella specie, a fronte della congiunta proposizione dell'azione risarcitoria contro il dirigente del settore urbanistico del Comune, il proprietario del fondo limitrofo e il Comune, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento preventivo, ha dichiarato la giurisdizione del g.o. relativamente alla domanda avanzata nei confronti dei primi due convenuti e quella del g.a. con riguardo a quella indirizzata nei confronti dell'ente locale, sul presupposto che la causa petendi di quest'ultima implicasse l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento edilizio).
Cass. civ. n. 28586/2025Sez. URv. 676546-01
Riguarda ancheart. 30 Codice del processo amministrativoart. 103 Costituzione
Precedenti: 602478-01, 671993-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Materie indicate nell'art. 133 c.p.c. - Giurisdizione amministrativa - Fattispecie.
Al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva 5 <!-- pag. 6 --> SEZIONI UNITE del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell'annullamento del permesso a costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di un'interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).
Cass. civ. n. 26080/2025Sez. URv. 675786-01
Riguarda ancheart. 7 Codice del processo amministrativoart. 2043 Codice civile
Precedenti: 674874-01, 666885-01, 657613-01, 668740-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Obbligo di rinegoziazione ex art.1, comma 953, l. n 145 del 2018 - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.
Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico 23 <!-- pag. 24 --> dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.
Cass. civ. n. 22774/2025Sez. URv. 675777-01
Riguarda ancheart. 1 legge 145/2018art. 1 Codice di procedura civileart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 665039-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Oneri di costruzione ex d.P.R. n. 380 del 2001 - Atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019 - Opposizione - Giurisdizione amministrativa - Devoluzione - Fondamento. · RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE In genere.
Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento 7 <!-- pag. 8 --> il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.
Cass. civ. n. 19213/2025Sez. URv. 675358-01
Riguarda ancheart. 1 legge 160/2019art. 32 d.lgs. 150/2011art. 16 legge 10/1977art. 34 d.lgs. 80/1998
Precedenti: 671634-01, 591631-01, 551983-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Inadempimento di obbligazioni pecuniarie assunte dalla P.A. nei confronti di privati - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando, ai fini del riparto, la natura pubblica dell'ente contraente. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia tra P.A. e società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti, avente ad oggetto la condanna di quest'ultima all'adempimento delle obbligazioni assunte con un atto d'obbligo di natura paritetica, sul presupposto che la stessa non involgesse alcun accertamento e alcuna statuizione sull'esercizio di poteri pubblici). 6 <!-- pag. 7 -->
Cass. civ. n. 19196/2025Sez. URv. 675247-02
Precedenti: 662370-01, 663855-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Bene appartenente al patrimonio pubblico - Domanda di accertamento della sussistenza di un contratto di locazione - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fattispecie.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all'accertamento della sussistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto un bene appartenente al patrimonio pubblico. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, la S.C. ha attribuito al g.o. la controversia relativa alla natura di bene del patrimonio disponibile comunale di un immobile occupato dalla ricorrente e alla sussistenza, in relazione allo stesso, di un rapporto ordinario di locazione assoggettato al regime di cui alla l. n. 431 del 1998). 5 <!-- pag. 6 -->
Cass. civ. n. 18392/2025Sez. URv. 675244-01
Riguarda ancheart. 362 Codice di procedura civileart. 41 Codice di procedura civile
Precedenti: 591300-01, 663906-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Servizio di tesoreria in regime di concessione - Svolgimento 14 <!-- pag. 15 --> SEZIONI UNITE oltre il termine di scadenza - Qualificazione del rapporto - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La domanda della banca concessionaria, volta al pagamento del corrispettivo del servizio di tesoreria reso, in favore di un ente locale, dopo la scadenza della relativa convenzione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove presupponga la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio, se avvenuto in via di fatto ovvero quale conseguenza di un provvedimento di cd. proroga tecnica. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di conflitto negativo, ha dichiarato la giurisdizione del g.a., sul presupposto che la domanda svolta dalla banca non avesse contenuto meramente patrimoniale ma investisse anche l'accertamento della legittimità ed efficacia degli atti di proroga adottati dal Comune).
Cass. civ. n. 13762/2025Sez. URv. 675013-01
Riguarda ancheart. 5 Codice di procedura civile
Precedenti: 655115-01, 659450-01, 658339-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Trattativa tra privato e P.A. - Azione di responsabilità precontrattuale nei confronti della P.A. - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. · RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.
In caso di trattativa che si svolga, al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, tra il privato e la P.A., la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. (Nella specie - nella quale l'appaltatore di un'opera pubblica aveva commissionato a una società terza la fornitura di un ponteggio, la cui materiale disponibilità era rimasta in capo all'ente committente anche dopo la risoluzione del contratto d'appalto -, la S.C. ha ascritto alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, proposta dalla suddetta società, in ragione della frustrazione dell'affidamento colposamente ingenerato dall'ente pubblico circa la conclusione di un contratto di noleggio del menzionato ponteggio).
Cass. civ. n. 10934/2025Sez. URv. 674778-02
Riguarda ancheart. 1137 Codice civile
Precedenti: 660160-01, 644799-01, 666882-01, 602973-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Condotta illecita della P.A. nella gestione e manutenzione dei propri beni - Domande del privato di risarcimento danni e di condanna ad un "facere" - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
L'inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un "facere", giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all'esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Cass. civ. n. 2312/2025Sez. URv. 673583-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 7 legge 205/2000
Precedenti: 653272-01, 667858-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE Fondo ricompreso in area naturale protetta - Vincoli ambientali ablativi delle facoltà del diritto dominicale - Domanda di indennizzo ex art. 15 l. n. 394 del 1991 - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale).
Cass. civ. n. 1625/2025Sez. URv. 673444-01
Riguarda ancheart. 12 legge 394/1991art. 15 legge 394/1991art. 7 Codice del processo amministrativoart. 53 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)art. 11 legge 394/1991
Precedenti: 623793-01, 641775-01, 597121-01
RESPONSABILITÀ CIVILE. Lesione dell’affidamento incolpevole del privato nella legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo poi annullato o nella correttezza del comportamento della P.A. - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Materie devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. - Giurisdizione amministrativa.
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno affermato che spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato, o la correttezza del comportamento della P.A., sul presupposto che la suddetta lesione non postula la lesione di un interesse legittimo bensì del «diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza, sul piano positivo, mediante l’imposizione di doveri di comportamento (reciproci), ispirati a buona fede tra i soggetti, privato o pubblico, di una relazione, paritaria o asimmetrica, che si instaura in vista della conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo», di modo che «il fulcro della pretesa risarcitoria risiede nella violazione dei doveri che la disciplina ha recepito nella conformazione normativa del contenuto del rapporto amministrativo (art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990), non di regole che incidono sulla validità dei provvedimenti adottati». È devoluta, invece, al giudice amministrativo la giurisdizione sulla medesima domanda, nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dello stesso, di cui all’art. 133 c.p.a. (come quella dell’edilizia e dell’urbanistica, ricorrente nel caso di specie).
Cass. civ. n. 26080/2025Sez. Udocumento ufficiale collegamento all’articolo ricavato dal testo, non dichiarato dalla fonte
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).