Art. 147 c.o.m. — Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare
L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi:
- a)Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialita';
- b)Corpo del genio aeronautico;
- c)Corpo di commissariato aeronautico;
- d)Corpo sanitario aeronautico. ((Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).)) 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera a)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i)".
Testo vigente dal 26 giugno 2026 al 1 gennaio 2027 · versione 127 su Normattiva