Art. 1470 c.o.m. — Liberta' di riunione
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Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 31 dicembre 2023 · versione 0 su Normattiva