Art. 208 c.o.m. — Categorie di personale
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Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
- a)ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
- b)graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
- c)ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
- d)cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 28 maggio 2026 · versione 9 su Normattiva