Art. 2154 c.o.m. — Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare
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Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva