Art. 2154 c.o.m.Disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare

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Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano gli articoli 1779, 1781, 1782 e 1783. Al personale di cui al comma 1, continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2154 · fonte su Normattiva