Art. 1058 c.nav. — Provvedimenti per impedire la partenza dell'aeromobile
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
Il giudice competente a sensi dell'articolo 1055 e, ove ne ricorra l'urgenza, il direttore di aeroporto e l'autorita' di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l'aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell'aeromobile.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva