Art. 1115 c.nav. — Abbandono di pilotaggio
Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell'articolo 92, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva