Art. 1148 c.nav.Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio

Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena e' aumentata fino a un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1148 · fonte su Normattiva