Art. 1165 c.nav.Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

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E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:

  • 1)chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
  • 2)chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 21 ottobre 2005 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1165 · fonte su Normattiva