Art. 1165 c.nav. — Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →
E' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila:
- 1)chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, ((...)) senza il permesso dell'autorita' competente e il pagamento del relativo canone;
- 2)chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.
Testo vigente dal 21 ottobre 2005 al 29 maggio 2006 · versione 81 su Normattiva