Art. 1180 c.nav. — Assunzione abusiva di stranieri
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[1]L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, e' punito con l'ammenda da lire trecento a mille.
[2]La stessa pena si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 15 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva