Art. 1180 c.nav.Assunzione abusiva di stranieri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 2000 al 28 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

[1]L'armatore, l'esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 291, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, e' punito con l'ammenda da lire trecento a mille.59

[2]La stessa pena si applica all'armatore, all'esercente o al comandante, che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette.59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

59

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: - (con l'art. 12, comma 3, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire sessantamila a duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni"." - (con l'art. 12, comma 3, lettera b)) che "nel secondo comma le parole "Alla stessa pena" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa sanzione"."

Testo vigente dal 15 gennaio 2000 al 28 gennaio 2000 · versione 65 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1180 · fonte su Normattiva