Art. 119 c.nav. — Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri
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[1]Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di eta' non inferiore ai quattordici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.
[2]I minori di anni quattordici anni, ma non minori dei dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara.
[3]Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli; puo' altresi' consentire l'immatricolazione di persone di eta' superiore ai venticinque anni, quando speciali esigenze lo richiedano.
[4]Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.
[5]Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
[6]I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.
Testo vigente dal 18 aprile 1942 al 16 giugno 1954 · versione 0 su Normattiva