Art. 119 c.nav.Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri

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[1]((Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta' non deve superare i trentacinque anni.

[2]I minori di anni quindici, ma non minori di anni dieci, possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di educazione marinara)).

[3]Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli; puo' altresi' consentire l'immatricolazione di persone di eta' superiore ai venticinque anni, quando speciali esigenze lo richiedano.

[4]Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare.

[5]Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.

[6]I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni.

Testo vigente dal 16 giugno 1954 al 2 marzo 1963 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art119 · fonte su Normattiva